Quadro normativo »capitolo 1A
| PRINCIPALI | CAPITOLO 1B | ||
| Preambolo | |
| 1,1 | Il preambolo illustra il quadro generale ed è parte integrante della politica del commercio con l'estero. |
| Durata | |
| 1,2 | In esercizio dei poteri conferiti ai sensi del punto 5 del commercio estero (sviluppo e il regolamento Act), 1992 (n. 22 del 1992), il governo centrale notifica della politica del commercio con l'estero per il periodo 2004-2009 che incorporano la politica di esportazione e importazione per il periodo 2002-2007, come modificato. Questa politica deve entrare in vigore con effetto a decorrere dal 1o settembre 2004 e resterà in vigore fino al 31. Marzo 2009, salvo quanto diversamente specificato. |
| Emendamenti | |
| 1,3 | Il governo centrale si riserva il diritto di interesse pubblico per rendere le modifiche a questa politica di esercizio dei poteri conferiti dalla sezione-5 della legge. Tale modifica deve essere effettuata per mezzo di una notifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale della India. |
| Disposizioni transitorie | |
| 1,4 | Tutte le notifiche effettuate o pubblici avvisi emessi o nulla effettuate ai sensi del precedente Export / Import politiche, e in vigore immediatamente prima dell'inizio di questa politica è, nella misura in cui esse non siano incompatibili con le disposizioni di questa politica, continuano a essere in vigore e si considera che sono stati fatti, rilasciata ai sensi del presente o fare politica. Le licenze, i certificati e le autorizzazioni rilasciate prima dell 'inizio di questa politica deve continuare ad essere valido per la finalità e la durata per i quali tale licenza, permesso o certificato è stato rilasciato, salvo quanto diversamente disposto. |
| 1,5 | In caso di esportazione o di importazione che è consentita liberamente in base alla presente Polizza viene successivamente sottoposto ad alcuna restrizione o regolamento, quali l'esportazione o l'importazione di norma essere autorizzati in deroga siffatta limitazione o di regolamento, salvo quanto diversamente disposto, a condizione che la spedizione di esportazione o di importazione è presentata entro la validità di un originale lettera di credito irrevocabile stabilito prima della data di imposizione di tale restrizione. |
| PRINCIPALI | CAPITOLO 1B |













